TRIBUNALE DI PERUGIA
sezione
penale
Il Tribunale di Perugia, composto dai magistrati,
1. dott. Massimo
Ricciarelli
Presidente
2: dott. Marco
Verola
Giudice
3. dott. Francesca
Altrui
Giudice,
vista la propria sentenza emessa in data.odierna nel proc.
pen. n, 10/01 R.O. Trib. a carico di Greco Ivo + 3;vista la richiesta formulata
dalle Parti civili costituite in quel processo. tendente al mantenimento a fini
conservativi di quanto ancora oggetto dei sequestri preventivi disposti dal GIP
presso questo Tribunale con decreti in data 22-3-1996 e 24-4-1996; vista
l'ulteriore richiesta presentata da1l' Avv. Paola, quale patrocinatore dì alcune
parti civili, volta ad estendere il sequestro conservativo alla partecipazione
azionaria in SMIA spa detenuta da SGR spa; considerata la richiesta presentata
dalla Liquidazione di Fedit in concordato preventivo, avente ad oggetto il
dissequestro e la restituzione in proprio favore di 27 cambiali per un importo
pari a f. 10.125.000.000, a suo tempo emesse in favore di Fedit dal Consorzio
Agrario di Perugia e facenti parte del compendio sequestrato in esecuzione del
decreto del decreto del 24-4-1996;
rilevato che per effetto della sentenza di
condanna emessa a carico degli imputati Greco e Capaldo si delinea
l'oggettiva nullità per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418/1° co.; cc
dell'atto negoziale che produsse il trasferimento in favore di S.G.R. delle
partecipazioni azionarie, già.di pertinenza di Fedit, nelle società SAGRIM spa,
SAIIM. spa e Indipendenza spa;
atteso che altrettanto dovrebbe dirsi per ciò
che attiene all'attuale spettanza a SGR spa delle cambiali oggetto del sequestro
disposto il 24-4-1996, spettanza sancita dalla transazione intervenuta in data
31- 7-1998, .ma. da ritenèrsi allo stato parimenti nulla per effetto di quanto
previsto dall'art. 1972 cc;
considerato nondimeno che, anche quando, come
.nella specie, formino oggetto di valutazione in sede penale: fattispecie
di reati, in contratto la relativa sentenza, nel
valutare,.incidentalmente la nullità del contratto. in ipotesi stipulato,
non può stabilmente definire gli assetti che potrebbero discendere da quella
valutazione, tanto meno nei casi in cui al processo non abbiano
partecipato tutte le parti interessate;
atteso comunque che ogni definitiva
statuizione dovrebbe essere presa sulla scorta del giudicato eventualmente
formatosi;
.rilevato per contro che la giurisdizione penale può
esplicare per intero la sua funzione in rapporto alle esigenze di tutela
dei dei beni protetti dalle diverse fattispecie, avvalendosi a tal fine
degli istituti di natura cautelare all'uopo contemplati dal codice di
rito;
considerato in tale prospettiva che, dovendosi perseguire il fine di
elidere gli effetti del reato e e di scongiurare il rischio del consolidarsi di
illeciti profitti, conserva la sua ragion d'essere ogni misura che
assicuri quel risultato, dovendosi solo valutare la perdurante necessità della
misura cautelare a suo tempo disposta;
atteso su tali basi che, se non può in
equivocamente attribuirsi fin d'ora alla Liquidazione di Fedit in Concordato
preventivo la titolarità dei beni oggetto del sequestro, tuttavia risulta
preclusa la loro restituzione alla società S.G.R. resasi suo tempo acquirente
delle partecipazioni nelle menzionate società immobiliari, permanendo l'esigenza
di impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze; .
rilevato
ancora che sulla base di una plena cognitio può oggi ritenersi che le
cambiali a suo tempo sequestrate a seguito di decreto del 24-4-1996 non
costituivano ragione di credito autonoma e diversa da quella insita nei crediti
causali cui esse accedevano per parte loro già trasferiti a SGR in esecuzione
del c.d. atto quadro del 2-8-1993 ;
atteso che pare sommamente inopportuno
disgiungere la titolarità nominale dei crediti dall'accessorio cartolare,
dovendosi una volta per tutte, impregiudicati eventuali rendiconti,
definire i rapporti intercorsi tra i Consorzi Agrari e la Fedit secondo le linee
già intraprese da S.G.R.;
ritenuto del resto che la permanenza in
sequestro delle cambiali, una volta ravvisatne1'esatta natura, non vale ad
elidere alcun tipo di danno e neppure a prevenire il rischio di conseguenze
ulteriori non incidendo esse, sull'effettivo assetto contrattuale, dal
quale è derivato l'accertato squilibrio;
rilevato peraltro che le
cambiati emesse dal Consorzio Agrario di Perugia, oggi reclamate dalla
Liquidazione di Fedit; proprio perchè accedenti a credito non trasferito a
S.G.R., vanno restituite alla Liquidazione medesima, nulla ostando; alla stregua
del riconoscimento operato da SGR in udienza, indicazioni diverse, ma
erronee, desumibili dall'atto di transazione.del 31-7-1998; .rilevato da ultimo
che nella situazione di incertezza circa l'effettiva titolarità dei beni in
sequestro non può a garanzia delle pretese risarcitorie vantate dalle parti
civili disporsi il mantenimento del sequestro a titolo conservativo,
considerato peraltro che l'effettiva esigenza di salvaguardare quelle pretese creditorie a fronte del rischio che per effetto della mera cessione a terzi della partecipazione azionaria in SMIA spa sia depauperato il patrimonio del responsabile civile S.G.R. spa, che ha notoriamente conferito a quella società il residuo compendio immobiliare;
ritenuto quindi che può essere autonomamente autorizzato nelle forme di legge il sequestro conservativo di detta partecipazione in favore delle parti civili istanti,
P.Q.M.
1. ordina il dissequestro delle cambiali oggetto di sequestro
preventivo eseguito sulla base di decreto emesso dal GIP, presso questo
Tribunale in data 24-4-1996;
.2 dispone la restituzione in favore di
Liquidazione di Federconsorzi in concordato preventivo di 27 di quelle cambiali,
per un valore di f. 10.125.000.000, emesse dal; Consorzio Agrario Provinciale di
Perugia,
3. dispone la restituzione delle cambiali rimanenti in favore di
S.G.R. spa., -
4. mantiene il sequestro preventivo sulle partecipazioni
azionarie relative alle società SAGRI spa, SAlIM spa, Indipendenza spa;
5.
autorizza in favore delle parti civili richiedenti;:patrocinate da1l' Avv.
Paola; il sequestro conservativo della partecipazione azionaria in SMIA spa
detenuta da SGR spa, fino alla concorrenza di € 20.000.000.
Dispone che
alla restituzione nei termini di cui 81, punti sub 2) e 3) provveda il custode
giudiziario Avv .Francesco Lettera, assistito da ufficiale di P G.. appartenente
alla locale sezione di P.G., con facoltà di sub-dele:ga. per la redazione
dell'apposito verbale, e previa redazione di rendiconto di questa parte della
gestione custodiale.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
competenza.
Perugia
29-9~2002.
Il presidente.